Tribunale per i minorenni di Trento - Come fare per


art. 31 - immigrazione
art. 31

COSA È
È la richiesta finalizzata ottenere un permesso di soggiorno per i genitori di minori stranieri che hanno necessità di assistenza psicofisica.

CHI LO PUÒ RICHIEDERE
I genitori, il Pubblico Ministero minorile.

DOVE SI RICHIEDE
Cancelleria Civile

MODELLO SCARICABILE

https://www.corteappello.trento.it/minori/modulistica/Mod_1667_9201/Modulo%20art.%2031%20istanza%20singola.pdf

https://www.corteappello.trento.it/minori/modulistica/Mod_1667_9202/Modulo%20art.%2031%20istanza%20congiunta.pdf

 QUANTO COSTA

Esente dal contributo unificato, si paga una marca da bollo da € 27,00.=  per diritti di cancelleria da versare solamente in forma telematica.

FONTI LEGISLATIVE
Art.31 Decreto Legislativo 2861998 Testo unico sull’immigrazione – Disposizioni a favore dei minori

  1. Il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale e’ affidato, se più favorevole. Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’articolo 9. L’assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza.
  2. [ 2. (ABROGATO) Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.]
  3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico.
    L’autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.
  4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l’espulsione di un minore straniero il provvedimento è adottato, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni.