Informazioni Utili: L'ufficio elettorale "Presidenti di Seggio" della Corte di Appello di Trento cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale - istituito con Legge n. 53 del 21/03/1990 - e procede alle nomine in occasione delle consultazioni elettorali nell'ambito del distretto.
ISCRIZIONE ALL’ALBO
L’iscrizione all’albo dei presidente di seggio è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Sono esclusi dalle funzioni di presidente, di scrutatore e di segretari:
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il 70° anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
c) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
La domanda d’iscrizione va indirizzata e presentata entro il mese di ottobre di ogni anno esclusivamente al Sindaco del Comune di residenza, che provvederà successivamente ad inoltrare alla Corte di Appello le nuove proposte di iscrizione.
Successivamente all'iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio, la nomina, in occasione delle elezioni in corso, sarà effettuata con decreto del Presidente della Corte d'Appello.
AGGIORNAMENTO ALBO
Entro il 31 dicembre di ogni anno i Comuni sono tenuti alla revisione periodica dell’albo tenuto dalla Corte di Appello, aggiornando i dati esistenti con le nuove iscrizioni, cancellazioni ed eventuali modifiche (variazione indirizzo, titolo studio).
CANCELLAZIONE
La cancellazione dall’albo si verifica:
• per domanda dell’interessato presentata direttamente al comune di residenza;
• per il venir meno dei requisiti (emigrazione in altro comune, superamento limite di età di 70 anni);
• in caso di errori o gravi inadempienze commesse nello svolgimento delle funzioni e negli altri casi previsti dall’art. 1, co. 4, legge n.53/90. In tal caso la cancellazione viene disposta con decreto del Presidente della Corte di Appello.
SOSPENSIONE
Il Presidente di seggio temporaneamente impossibilitato ad assumere eventuali incarichi (es.: maternità, soggiorno all’estero, motivi di salute, ecc..) può chiedere con istanza scritta motivata, direttamente alla Corte di Appello la temporanea sospensione dalle funzioni.
LIBRETTO DELLE ISTRUZIONI
Le istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di Sezione, nel medesimo testo che sarà poi fornito a ciascun seggio per le rispettive consultazioni, potranno essere consultate sul sito del Commissariato del Governo delle due Province di Trento e Bolzano.
RINUNCIA ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO
L’ufficio di Presidente di seggio è obbligatorio (art. 24 T.U. n. 570/60).
Il Presidente di seggio nominato, in caso di impossibilità per gravi motivi dovrà depositare presso il Comune di residenza, con estrema urgenza, istanza di rinuncia, in carta semplice, indirizzata al Presidente della Corte di Appello, esaurientemente motivata e documentata sui motivi dell’impedimento, con allegata copia di idoneo documento di riconoscimento e decreto di nomina.
Il Presidente che senza giustificato motivo rifiuta di assumere l’incarico o non si trovi presente all’atto dell’insediamento del seggio incorre nelle sanzioni previste dalla legge (multa da 309 a 516 Euro – art.108 T.U. anzidetto), nonché nella cancellazione dall’Albo, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, come persona inidonea all’ufficio di Presidente di seggio.