Attività svolte: Biblioteca centralizzata del Palazzo di Giustizia - riviste, monografie, codici, trattati
Regolamento della Biblioteca della Corte di Appello di Trento
Art. 1 – Principi generali
La biblioteca della Corte di Appello espleta funzioni di supporto alle attività di studio e di ricerca dei magistrati, anche onorari, e dei dipendenti del Palazzo di Giustizia di Trento; promuove inoltre l’accesso ai suoi servizi da parte degli uffici giudiziari del distretto.
La biblioteca favorisce lo sviluppo dei servizi anche attraverso la cooperazione con le biblioteche del Polo giuridico (in osservanza della Circolare del Ministero della Giustizia prot. AS/213.14/546 del 07/04/10).
A tal fine, in coerenza con i principi del presente Regolamento, adotta apposita Carta dei Servizi, soggetta a periodica revisione in funzione del miglioramento del servizio e/o delle mutate condizioni generali.
Art. 2 - Destinatari del servizio - accesso
I servizi della Biblioteca e l’accesso ai relativi locali sono riservati al personale di cui all’art.1, primo comma, in servizio o in quiescenza.
E’ tuttavia in facoltà del Presidente della Corte (o, in sua vece, del Dirigente) consentire l’accesso temporaneo, per particolari esigenze, anche a persone non appartenenti alle categorie di cui al primo comma, previa esibizione di valido documento di riconoscimento.
Il personale cui è consentito l’accesso ha altresì titolo a fruire del servizio di ricerca di normativa, giurisprudenza e dottrina di cui all’art. 5 primo comma.
Art. 3 - Accesso ai documenti e cura del materiale
Nella “Sala di consultazione” gli utenti possono accedere direttamente ai materiali ivi collocati , di più immediata e frequente consultazione.
I testi e i documenti consultati devono essere lasciati nelle postazioni di lettura, ordinatamente raccolti: sarà cura del personale bibliotecario curarne la successiva ricollocazione.
I materiali non direttamente accessibili vanno richiesti compilando apposito modulo.
Gli utenti hanno l’obbligo di osservare le disposizioni del presente Regolamento e della Carta dei Servizi, nonché di avere cura del materiale messo a loro disposizione.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per oggetti o beni personali eventualmente introdotti nei locali della biblioteca.
Art. 4 - Assistenza e informazioni bibliografiche
Compatibilmente con le esigenze di servizio, il Funzionario bibliotecario assiste ed orienta gli utenti nella ricerca del materiale e nella consultazione dei cataloghi automatizzati.
Art. 5 - Ricerche bibliografiche e fornitura di documenti. Fotoriproduzioni per motivi di servizio.
Con le modalità stabilite nella Carta dei Servizi, la Biblioteca effettua ricerche giuridiche e bibliografiche a favore degli aventi titolo all’accesso.
Eroga inoltre a favore dei magistrati e del personale amministrativo in servizio negli uffici del distretto un servizio gratuito di fornitura dei documenti (document delivery)ad esclusivo uso d’ufficio e nel rispetto della normativa sul diritto d’autore.
La trasmissione a distanza avverrà via mail o fax.
Dei documenti non trasmissibili via mail è consentita la fotoriproduzione, per i soli motivi di servizio, nei limiti stabiliti dalla normativa sul diritto d’autore.
Art. 6 - Prestito
Il servizio di prestito ha per oggetto il patrimonio librario della Biblioteca.
Modalità e durata del prestito sono descritte nella Carta dei servizi.
Sono esclusi dal prestito:
- a)i repertori
- b)le opere non registrate e catalogate
- c)le pubblicazioni periodiche
- d)le enciclopedie e i dizionari
- e)le risorse elettroniche
Il prestito dei codici - in ragione del limitato numero di esemplari di cui la biblioteca dispone - è consentito per il tempo strettamente indispensabile: i codici vanno pertanto ordinariamente restituiti entro le 24 ore dal prestito (prestito breve).
Il beneficiario del prestito è tenuto a provvedere a proprie spese alla sostituzione dei volumi danneggiati, smarriti o comunque non restituiti nei termini previsti.
Per quanto qui non previsto, si rinvia alle disposizioni contenute nella